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Alta formazione artistica e musicale: una legge mai applicata

Belle arti, conservatori e atri dovrebbero essere parificati con l'università. Ma non accade ancora

Alta formazione artistica e musicale: una legge mai applicata
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28 Giugno 2017 - 22.00


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Neanche Tullio De Piscopo poteva immaginare, quando ha composto “Andamento lento”, che una legge rimanesse inapplicata per tanti anni. Impunemente. E’ il caso, e ovviamente non il solo, di quel tertium genus alla moda in Italia. Oltre a ciò che è normato e ciò che non lo è, esiste la categoria delle leggi dimenticate. Come se fossero un mero repertorio di antiquariato, diversi testi approvati non hanno effetti concreti.
Un esempio emblematico è l’elusione del dettato dell’articolo 1 della l.228 del 2012, che attivava definitivamente i corsi di diploma di secondo livello volti a parificare il mondo dell’alta formazione artistica e musicale (Afam) al sistema universitario. Si tratta di un consistente numero di agenzie formative: accademie di belle arti, conservatori di musica, accademia nazionale di danza, istituti musicali pareggiati, accademia di arte drammatica e istituti superiori per le industrie artistiche. Di tutto questo parla una pregevole risoluzione presentata alla commissione cultura della Camera dei deputati (n.7-01282) da Manuela Ghizzoni, deputata impegnata con competenza e puntualità sui temi dell’istruzione. La lettura dell’atto parlamentare fa venire i brividi. La storia inizia con la riforma n.508 del 1999, che formalmente sanciva l’equipollenza dei titoli, ma rinviava ad un successivo momento attuativo (tecnicamente, un regolamento “rafforzato”, come previsto dalla legge La Pergola n.400 del 1988) che però, deciso nel luglio del 2005 –n.212- si limitava agli ordinamenti didattici rinviando ad un atto successivo, mai emanato, l’attivazione dei corsi di studio. Massima confusione, anche perché il titolo è richiesto per i concorsi pubblici. Va, poi, sottolineato l’assurdo di non considerare laureati coloro che hanno invidiabili livelli di conoscenza, teorica e pratica. Non solo. Nella passata legislatura venne varata dal Senato (primo firmatario Asciutti) una discreta “riforma della riforma”, che finalmente rendeva applicabile la previsione del 1999. Ma nel passaggio alla seconda lettura della Camera l’articolato venne inzeppato di cose improbabili dal nuovo relatore e lì si bloccò. Finiva il tempo e, quindi, con sapienza fu introdotta nella legge di stabilità la norma sull’equipollenza dei titoli, contenuta in diversi commi dell’articolo 1 della citata disposizione. A distanza di quasi cinque anni il meccanismo non è stato rispettato. Come mai? Certamente, e si capì già nelle ore dell’approvazione, ad una parte della burocrazia ministeriale l’equipollenza non andava a genio, preferendosi mantenere ad uno stadio inferiore un universo così forse più controllabile. Purtroppo, la sensazione di allora fu che una omologa impostazione avesse fatto presa pure all’interno dei ranghi dell’Afam (esiste ancora?) e in pezzi di sindacato. E già, meglio non finire troppo sotto i riflettori, che ovviamente sarebbero stati accesi dalle apposite autorità adibite a vagliare congruità degli insegnamenti e delle strutture. Malignità? Può essere, ma il lustro passato invano è un indizio clamoroso. L’unica eccezione è costituita dai corsi di secondo livello previsti dal decreto del settembre 2007, n.137. Un’eccezione, appunto.
La risoluzione si conclude con la richiesta al governo di assumersi gli impegni conseguenti, considerando anche la mozione approvata dalla settima commissione del Senato e accolta dall’esecutivo.
Insomma, ministra Fedeli, metta mano a simile scempio. Il comma 105 della legge del 2012 è immediatamente operativo. Cinque anni di illegalità sono troppi, troppi.

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